Ordinanza n. 187 del 1991

 

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ORDINANZA N. 187

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossa con ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Montironi Emilio contro Ufficio II.DD. di Senigallia iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con ordinanza in data 14 marzo 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, che prevede la responsabilità solidale dei coniugi nell'ipotesi in cui presentino congiuntamente la dichiarazione dei redditi;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione determinando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai coniugi che, presentando due dichiarazioni, rispondono ciascuno solo per i debiti propri; b) con l'art. 53 della Costituzione, perché imporrebbe obblighi tributari a carico di ognuno dei coniugi prescindendo del tutto dalla sua effettiva capacità contributiva, dovendo egli rispondere dei redditi dell'altro, di cui non ha la disponibilità;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;

Considerato che con sentenza n. 184 del 1989 e ordinanze nn. 316 del 1987 e 301 del 1988, la questione è stata già dichiarata, sotto entrambi i profili, manifestamente infondata;

che il giudice a quo non propone argomentazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 17 legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.